Compensazione IVA.

Compensazione IVA

Ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di compensare i crediti ed i debiti che risultano dalle dichiarazioni e denunce contributive, nei confronti dei vari enti impositori, quali lo Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, Camera di Commercio.

Per effettuare la compensazione si usa il modello unificato F24 che prevede la possibilità di indicare gli importi dei crediti utilizzati e gli importi dei debiti dovuti, eseguendo il pagamento per differenza. La presentazione del modello è dovuta anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta zero. Il modello consente a tutti gli enti interessati di venire a conoscenza delle compensazioni, onde poter regolare tra di loro le partite di debito e credito.

La Finanziaria 2007, al fine di contrastare le indebite compensazioni, ha stabilito che i titolari di partita IVA per compensazioni di importo superiore a 10.000,00 euro devono comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrare entro cinque giorni da quando si intende effettuare l’ operazione l’importo e la tipologia del credito che si intende compensare. Un’ eventuale assenza di risposta, entro il terzo giorno che segue quello della comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate vale come silenzio assenso. La necessaria modulistica e le istruzioni ministeriali sono scaricabili gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.it.

Per ciascuno anno solare l’importo massimo compensabile o di cui è possibile chiedere il rimborso in conto fiscale è di euro 516.456,90. Con il D.L. n.223/2006, tale importo è stato elevato ad un milione di euro per i subappaltatori, a certe condizioni.

La compensazione può essere verticale o orizzontale:

  • nel primo caso il credito viene utilizzato per estinguere debiti relativi allo stesso tributo o contributo (ad esempio il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA può essere utilizzato per estinguere il debito IVA risultante dalle liquidazione periodica del primo periodo dell’anno successivo);
  • con la compensazione orizzontale il credito del tributo o contributo, a mezzo del modello unificato F24, viene utilizzato per estinguere debiti relativi a tributi e contributi differenti.

Con Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 20.3.2008 è stato approvato il modello (scaricabile gratuitamente unitamente alle istruzioni dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.ti) per il rimorso o la compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, a partire dal 1°trimestre 2008. Il modello può essere utilizzato dal contribuente che nel trimestre realizza un’eccedenza di IVA superiore a 2.582,28 euro e che intende chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intende utilizzarla in compensazione.

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    Approfondimenti:

  1. Rimborso del credito IVA
  2. Calcolo acconto IVA
  3. Scadenza acconto IVA
  4. Versamento acconto IVA

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