Rimborso del credito IVA

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Rimborso del credito IVA

Per il rimborso del Credito IVA va osservato che i crediti IVA nascenti dalle liquidazioni periodiche sono compensabili in via verticale, mentre quelli nascenti dalla dichiarazione annuale sono compensabili anche in via orizzontale, nonché rimborsabili. Ma con Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 20.3.2008 è stato approvato il modello IVA TR (scaricabile gratuitamente unitamente alle istruzioni dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il cui indirizzo web è www.finanze.gov.it ) per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, a partire dal 1°trimestre 2008. La richiesta è proponibile da parte del contribuente per crediti d’IVA superiore a 2.582,28 euro. Il modello di rimborso deve essere presentato esclusivamente in via telematica. Per ciascuno anno solare l’importo massimo di cui si può chiedere il rimborso in conto fiscale è di euro 516.456,90. L’eventuale eccedenze rispetto al suddetto importo può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo o se ne può chiedere il rimborso nei modi ordinari. Tale importo risulta elevato ad un milione di euro per i subappaltatori, purché ricorrono particolari condizioni. Le richieste di rimborso devono essere accompagnate da idonee garanzie, come cauzioni in Titoli di Stato, fidejussione o polizza fideiussoria.

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peppe

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