La ripartizione delle spese di condominio è disciplinata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Dalla lettura di questi articoli ( dal 1117 al 1139) si ricavano i criteri di ripartizione delle spese condominiali. Abbiamo un primo criterio generale in base al quale le spese vengono ripartite, tra i vari condomini, in base ai millesimi facenti capo ad ognuno di essi e cioè in base al valore della propria proprietà. A tal fine, ad ogni singola unità immobiliare vengono attribuiti dei millesimi, quota di comproprietà relativa alle parti comuni, utilizzati per la ripartizione delle spese, nonché per la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle delibere. La tabella millesimale, che riporta i millesimi delle singole unità immobiliari, può essere modificata solo all’unanimità dei condomini o con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Inoltre, il Codice Civile elenca alcune spese da ripartire in base al potenziale utilizzo o vantaggio che può trarne il singolo condomino. Si tratta di spese relative a beni comuni che si prestano a servire in misura diversa i singoli condomini. Da qui l’ opportunità di ripartire le relative spese non in base alla tabella millesimale, ma in base al potenziale utilizzo di ciascun condomino o in base al godimento che ogni condomino ne può trarre. All’unanimità i condomini possono stabilire criteri diversi di ripartizioni. I condomini sono tenuti al pagamento delle quote loro spettanti, indipendentemente dal mancato utilizzo della propria unità immobiliare. Inoltre, il nuovo acquirente risponde in solido con il precedente proprietario delle quote non pagate e relative all’anno in corso e a quello precedente. Resta comunque salva l’azione di regresso del nuovo proprietario che paga nei confronto del vecchio proprietario moroso. Nei confronti dei condomini morosi, l’Amministratore può chiedere all’Autorità giudiziaria l’emanazione del Decreto Ingiuntivo. Tranne che in caso di effettiva ed improrogabile urgenza, quanto dovuto dai condomini morosi non può essere ripartito tra gli altri condomini, a meno di una delibera unanime. Nella fattispecie, nasce per il Condominio l’obbligo di restituire ai condomini virtuosi le somme che hanno anticipato, quando verranno recuperate dai condomini morosi. Laddove tecnicamente possibile, se espressamente previsto dal Regolamento, al condomino moroso da oltre sei mesi si possono sospendere alcuni servizi, come il riscaldamento, l’ascensore, l’acqua calda.
