Con la separazione sia consensuale che giudiziale non si cancella il matrimonio, né viene meno lo status di coniuge, bensì vengono meno alcuni obblighi, come quello della fedeltà, mentre comporta dei doveri come quello di mantenere ed educare i figli o riconoscere l’assegno di mantenimento o il diritto agli alimenti al coniuge più debole economicamente. Infatti, i coniugi separati si possono riconciliare in qualsiasi momento senza alcune formalità, anche se è opportuno formalizzare tale circostanza giudiziariamente o con una dichiarazione da rendere presso il Comune di appartenenza. La separazione consensuale si attua col consenso dei coniugi, nel senso che sono i coniugi a stabile le condizioni della separazione, sia con riguardo agli eventuali figli, che sotto l’aspetto patrimoniale. La separazione inizia con il deposito del Ricorso presso la Cancelleria del Tribunale. Con il ricorso vengono stabilite di comune accordo tra i coniugi le condizioni della separazione, con particolare riguardo alla prole e agli aspetti patrimoniali tra i coniugi. Depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale, il giudice fissa l’udienza di comparizione dei coniugi, per ascoltarli separatamente o poi congiuntamente per il previsto tentativo di conciliazione. In mancanza di riconciliazione e in assenza di fatti pregiudizievoli per la famiglia, per la prole o per il coniuge economicamente più debole, il giudice emette il decreto di omologazione del Ricorso e quindi conferma le condizioni concordate dai coniugi, condizioni modificabili in un prossimo futuro, in presenza di circostanze e fatti nuovi. Trascorsi 3 anni dalla data dell’ udienza di comparizione si può chiedere il divorzio, ossia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso a secondo che si tratti di matrimonio civile o matrimonio concordatario.
