Servitu' di passaggio

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La servitù di passaggio rappresenta un diritto reale di godimento. Sebbene il proprietario di un fondo può escludere dallo stesso ogni altra persona, quando sussistono determinate circostanza non si può sottrarre dalla cosiddetta servitù di passaggio. In pratica, la servitù di passaggio è prevista in tre circostanze:

- in presenza di un fondo intercluso che non ha via d'accesso alla strada pubblica o questa risulta raggiungibile con difficoltà  o in maniera antieconomica;

- la via esistente risulta insufficiente per il passaggio dei vari veicoli, per cui necessita di ampliamento;

- oltre al passaggio esistente, si ravvisa la necessità  di una seconda via nel superiore interesse dell'attività  produttiva (industria o agricoltura).

In ogni caso a favore del proprietario del fondo servente è previsto un compenso proporzionale al danno subito. Dalla servitù ne deve scaturire un vantaggio per il fondo e non solo un vantaggio personale per il proprietario del fondo dominante. In ogni caso sono escluse dalla servitù passiva aree destinate a case, giardini, cortili e così via.

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