Spese condominiali straordinarie

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Per le spese condominiale straordinarie, da parte del Legislatore non è stata operata un’elencazione puntuale, ma esse si desumono da norme destinate a disciplinare altre situazioni giuridiche, che indirettamente le richiamano.

Normativa. L’articolo 1135 del Codice civile assegna all’assemblea il compito di decidere sugli interventi di manutenzione straordinaria, costituendo all’ uopo un fondo speciale, se ritenuto necessario, mentre l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, a meno che non rivestano carattere di urgenza, senza mancare di riferire nella prima assemblea. Per deliberare spese straordinarie relative a “riparazioni straordinarie di notevole entità”è richiesta da parte dell’assemblea dei condomini una doppia maggioranza, la maggioranza degli intervenuti, ma che per valore rappresenti almeno la metà del valore dell’immobile.

Spese straordinarie, vecchio e nuovo proprietario. Con riferimento alle spese straordinarie, è importante tenere presente che nel caso di compravendita, quelle deliberate prima del rogito spettano al vecchio proprietario. I criteri di ripartizione delle spese di condominio si desumono dalla lettura degli articoli del Codice Civile dal 1117 al 1139.

Quali sono le spese straordinarie? Senza fare un’elencazione dettagliata delle spese straordinarie, anche perché in qualche misura possono dipendere dal Regolamento del singolo Condominio, diciamo che sono da ritenere straordinarie quelle spese conseguenza di eventi eccezionali, prevedibili o meno, che non possono essere gestite con l’amministrazione ordinaria da parte dell’amministratore, come le improvvise e significative infiltrazioni d’acqua attraverso il terrazzo di copertura o l’imprevisto distacco di gran parte degli intonaci esterni. Ancora, il Codice Civile (artt. 1001 – 1011) nell’occuparsi degli obblighi nascenti dall’usufrutto e quindi della nuda proprietà fa riferimento ad una serie di spese nascenti da interventi di manutenzione straordinaria relative all’immobile di cui gode l’usufruttuario, che pone a carico del proprietario. La disposizione può essere utilizzata per individuare alcune spese relative agli immobili che secondo il legislatore sono da ritenersi straordinarie. Al riguardo, il secondo comma dell’art. 1105 de c.c. recita testualmente: “Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”.

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