Infortunio sul lavoro

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Gli infortuni sul lavoro rappresentano una vera piaga del mondo del lavoro. Che si tratti di una semplice distorsione dovuta ad una buca, di un tamponamento mentre ci si reca al lavoro in auto o di incidenti più gravi, è considerato infortunio sul lavoro quando la prognosi è superiore ai 3 giorni di riposo. Essi vanno segnati, da parte del datore di lavoro, sul “Registro degli infortuni”, obbligatorio per legge, opportunamente vidimato dall’ASL. In caso di infortunio sul lavoro c’è un iter da seguire sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro.

La prima cosa da fare, quando l’incidente comporta una diagnosi superiore a tre giorni, è informare immediatamente il datore di lavoro e fargli pervenire il certificato medico che attesti l’infortunio e i relativi giorni di riposo, per consentirgli la denuncia dell’incidente all’ INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e all’ Autorità di pubblica sicurezza. Se la denuncia dell’infortunio non avviene entro 48 ore dall’accaduto, il datore di lavoro incorre in una sanzione pecuniaria, salvo esplicita dichiarazione da parte dell’infortunato, che il ritardo nella consegna del certificato è a lui imputabile.

Infortunio non denunciato.

L’infortunio deve essere denunciato in breve tempo all’INAIL da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro non risulti rintracciabile, è possibile richiedere un’ispezione da parte dell’INAIL per accertare l’infortunio. Come già detto il datore di lavoro informato dell’infortunio, deve denunciarlo l’accaduto all’INAIL entro 2 giorni, nel caso in cui questo non accada, l’infortunato può recarsi presso le sedi del sindacato o patronato d’appartenenza per ottenere assistenza e procedere alla denuncia dell’infortunio all’INAIL (che dal Luglio 2010 ha assorbito anche l' IPSEMA, l'Istituto per gli infortuni del settore marittimo).

Il risarcimento.

Con l’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore viene assicurato contro gli infortuni sul lavoro, da parte del datore di lavoro, che in questo modo viene esonerato dalla responsabilità civile e quindi dall’onere di risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali. Entro 5 giorni dall’assunzione, il datore di lavoro deve darne obbligatoriamente comunicazione all’INAIL, cui compete il risarcimento in caso di infortunio o malattie professionali. In caso di infortunio il lavoratore deve essere risarcito di tutti i danni subiti a seguito dell’evento, da parte dell’INAIL, in virtù dell’assicurazione stipulata, o dal datore di lavoro resosi responsabile dell’evento. Infatti, in presenza di sentenza penale che dichiari la responsabilità del datore, di reati perseguibili di ufficio o di fatti o omissioni che costituiscono reati, il lavoratore può rivolgersi direttamente al suo datore di lavoro per l’indennizzo. Il risarcimento comprende anche l’intera retribuzione, inclusi gli oneri previdenziali. Vediamo la differenza tra un infortunio avvenuto per un caso fortuito e un infortunio dovuto a negligenza nell’attuare le norme antinfortunistiche obbligatorie, da parte del datore.

In caso di infortunio casuale, l’infortunato viene indennizzato esclusivamente e direttamente dall’ INAIL, che si sostituisce al datore di lavoro, a seguito della formalizzazione dell’assicurazione. L’indennizzo prevede le indennità giornaliere erogate a partire dal quarto giorno successivo all’infortunio e fino alla guarigione clinica. Le prestazioni INAIL sono calcolate sulla retribuzione giornaliera e corrispondono al 60% del totale fino al 90° giorno di convalescenza e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione, la differenza viene versata al lavoratore dal datore di lavoro, secondo quando previsto dalla quasi totalità dei contratti collettivi, volti ad assicurare all’infortunato il reddito che avrebbe percepito in servizio. L’integrazione del datore viene considerato reddito a tutti gli effetti sia ai fini fiscale che previdenziali, mentre l’indennità a carico dell’INAIL è considerato reddito solo ai fini fiscali, non anche ai fini previdenziali. Per il raggiungimento della somma complessiva dovuta al lavoratore, si tiene conto di eventuali altri compensi, da parte di altri Enti, come l’INPS, ecc. I primi 3 giorni, compreso quello dell’incedente, restano a carico del datore. Il primo giorno in ragione del 100%, i restanti 3 giorni in ragione del 60%, salvo diverse pattuizioni. Le prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro si prescrivono dopo 3 anni dalla data dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale. In presenza di un contratto a tempo determinato, il datore non è tenuto a prorogare il contratto in scadenza mentre il lavoratore è in malattia per infortunio, ma l’INAIL accompagnerà il lavoratore con l’indennità dovuta, fino alla guarigione.

In caso di infortunio per responsabilità del datore di lavoro, che nasce quando non sono stati rispettati gli obblighi previsti per la tutela del lavoratore, l’infortunato dovrà essere indennizzato direttamente dal datore di lavoro o per il tramite l’INAIL. Dopo un tentativo di conciliazione, che deve avvenire entro la scadenza massima di 60 giorni, sarà depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale civile, sarà fissata l’udienza e il giudice competente darà inizio al processo. In questo caso il giudice competente sarà quello del Tribunale di appartenenza del domicilio del lavoratore, nella funzione di Giudice del Lavoro. L’ammontare del risarcimento sarà calcolato in base all’entità del cosiddetto danno biologico, l’effetto di un avvenimento che abbia leso l’integrità fisica o psichica della persona

Il codice civile impone al datore di lavoro di porre in essere tutte quanto necessario per tutelate l’integrità fisica e morale del lavoratore. In mancanza, in caso di infortunio, il datore di lavoro può incorre in responsabilità civile e penale, mentre da parte dell’Ente assicuratore nasce il diritto all’azione di regresso. La responsabilità civile, che con l’assicurazione INAIL passa dal datore all’Ente assicuratore, permane a carico del datore condannato penalmente, perché responsabile dei fatti ritenuti causa dell’incidente. Responsabilità penale disciplinato da norme specifiche che si rivolgono direttamente al datore di lavoro e norme di portata generale del codice penale (artt. 437 e 451 c.p.). Da un decennio circa, è stata introdotta anche la cosiddetta responsabilità amministrativa, accertata in sede penale, con l’obiettivo di coinvolgere patrimonialmente la persona giuridica datore di lavoro.

La visita fiscale.

In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia o infortunio, il datore di lavoro o l’INPS possono per i lavoratori privati o devono, per i dipendenti pubblici e anche per un solo giorno d’assenza, verificare la veridicità dell’impossibilità di recarsi al lavoro tramite la visita a domicilio di un medico fiscale dell’ ASL. Entro al massimo un giorno dovrà essere emesso il certificato medico che stabilisce i giorni di malattia necessari alla guarigione e il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile nel luogo comunicato al datore di lavoro, anche diverso dall’indirizzo di residenza e in orari stabiliti dalla legge, per i giorni di malattia riportati dal certificato medico. Le fasce orarie di reperibilità obbligatoria per la possibilità di visita fiscale, corrispondono alle ore comprese tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 18:00 di tutti i giorni anche non lavorativi e festivi. E’ escluso l’obbligo della reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a infortuni sul lavoro, oltre che per patologie gravi che richiedono terapie particolari o collegate alla situazione di invalidità riconosciuta o patologie per cause di servizio. Al termine della malattia dovrà essere emesso un nuovo certificato che attesti la completa guarigione, da consegnare all’INPS e al datore di lavoro. In tempi recenti il certificato cartaceo è stato sostituito da un certificato elettronico per cui i dati relativi alla persona oggetto di visita fiscale saranno immediatamente verificabili dall’INPS. Questo discorso vale sia per i dipendenti pubblici che privati. Anche il lavoratore, per l’inoltro del certificato al proprio del datore di lavoro, si può avvalere della posta elettronica certificata (PEC), in luogo della raccomanda A/R. Il certificato di continuazione dell’infortunio o di fine malattia può essere emesso anche dal proprio medico di famiglia, con la possibilità che l’INAIL invii un proprio medico per accertare le condizioni del paziente dichiarate dal certificato medico. In caso di assenza ingiustificata dal lavoro, verificata tramite visita fiscale, sarà trattenuto l’ammontare corrispondente ad una giornata lavorativa e l’INPS non corrisponderà al datore di lavoro la indennità prevista.

Copertura assicurativa e categoria.

Ai lavoratori autonomi può essere riconosciuto il diritto all’indennità prevista dall’INAIL per gli infortuni in itinere, infortuni avvenuti non per raggiungere da casa il posto di lavoro e viceversa, ma per spostamenti durante l’orario di lavoro, per commesse legate al proprio lavoro.

Agli artigiani è riconosciuta la copertura assicurativa solo quando svolgono abitualmente la loro attività artigianale, limitatamente ai tempi di attività effettiva, inclusi gli spostamenti per il trasporto di materiale e attrezzi necessari per portare a temine il proprio lavoro di artigiano. La copertura assicurativa viene meno per gli infortuni occorsi durante attività amministrative e imprenditoriali.

Ai coltivatori è riconosciuta la copertura assicurativa per tutti gli infortuni occorsi durante le operazioni finalizzate alla produzione del prodotto finale, incluso ad esempio quelli avvenuti durante gli spostamenti per recarsi ad acquistare attrezzature, quindi anche per attività non strettamente connesse alla coltivazione vera e propria, ma necessarie alla realizzazione del prodotto finale, a meno che non diventino attività con finalità imprenditoriali.

Infortuni sul lavoro e Apprendisti.

Con riguardo agli apprendisti, per esimersi da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, il datore di lavoro può essere chiamato a dimostrare di aver adottato, oltre alle precauzioni comuni a tutti i lavoratori, quelle accortezze che tengono conto della minore esperienza dell’apprendista, della sua giovane età, come le informazione sulla sicurezza, il non aver richiesto prestazione che andavano oltre le capacità del giovane lavoratore, ecc.

Operatori scolastici.

Un triste dato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro riguarda gli impiegati nella pubblica istruzione. Sono molti infatti gli operatori scolastici, soprattutto docenti, ad essere considerati non a rischio dall’INAIL. Per cercare di offrire una copertura assicurativa alternativa le scuole ad inizio anno offrono la possibilità di stipulare un’assicurazione volontaria che però, al contrario delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, come assicurazione civile prevede la dimostrazione d’illecito compiuto da terzi.

Malattia professionale.

La malattia professionale si riferisce a malattie contratte sul posto di lavoro per il contatto prolungato con elementi o sostanze nocivi, in orario di lavoro e nel corso dell’attività lavorativa. La malattia professionale si estende ai danni fisici, causati da movimenti innaturali e ripetuti ai quali il corpo si adatta per adempiere alle mansioni lavorative. La differenza fondamentale con l’infortunio riguarda il decorso graduale. Un infortunio è definito tale per una causa violenta mentre la malattia professionale avviene per effetto di un’azione graduale e prolungata nel tempo.

Analogamente all’infortunio sul lavoro, la malattia professionale riconosciuta come tale viene risarcita da prestazioni erogate dall’INAIL. Esiste una lista ufficiale di malattie professionali, ma l’assenza di un dato disturbo da questa lista, non implica la totale impossibilità di ottenere il risarcimento, questo potrà avvenire se fatti i dovuti rilievi e accertamenti medici verranno riconosciute le cause di malattia professionale.

In caso di infortunio mortale.

In caso di infortunio mortale, non sempre ne deriva il riconoscimento del danno biologico per la vittima con relativo risarcimento a favore degli eredi, una falla nella tutela di vittime d’illecito civile. Gli eredi possono però chiedere il cosiddetto danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto indennizzato dall’INAIL ed il danno integrale (danno compreso o meno nella copertura assicurativa dell’INAIL, spese sostenute e mancati guadagni futuri), al datore di lavoro, provandone però la responsabilità penale.

Lavoro domestico.

Dal 1999 le casalinghe vengono riconosciute come lavoratrici in ambito domestico, soggette all’eventualità di “incidenti domestici”. Devono stipulare un’assicurazione volontaria che copre le attività di lavoro svolte in ambito domestico. Dal 2007 quest’assicurazione, gestita dall’INAIL, può essere stipulata da chi, tra i 18 e i 65 anni, svolge il lavoro di casalinga in via esclusiva, e riconosce gli infortuni che causano inabilità non inferiore al 27 %, ma non sono previste indennità per invalidità temporanee. Per ottenere questa copertura assicurativa occorre versare all’INAIL, tramite bollettino postale o versamento online, l’importo di circa 13€ entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Infortunio per lavoratore irregolare.

Nel caso in cui si infortuni un lavoratore irregolare, occorre chiedere gli estremi dei testimoni del fatto con un recapito telefonico e allegarli alla denuncia dell’infortunio all’INAIL, corredata da documentazione medica, un documento che testimoni il rapporto di lavoro, una copia della denuncia per la regolarizzazione fatta alla Direzione provinciale del Lavoro. La denuncia dovrà essere indirizzata all’attenzione del Capo Area dell’INAIL.

Infortunio con ricaduta.

Può succedere che le conseguenze di un infortunio sul lavoro vengano sottovalutate e si decida di non interrompere il lavoro. In questo caso se si manifesta una situazione di malessere dovuta all’infortunio occorre recarsi al pronto soccorso che dovrà attestare che si tratti di una ricaduta di quello stesso infortunio e il certificato medico dovrà essere inviato sia al datore di lavoro che all’INAIL.

Nel caso in cui l’infortunato che ha ripreso a lavorare, comunica al datore di lavoro che non riesce a continuare il proprio lavoro a causa dell’infortunio, il datore di lavoro potrà richiedere all’INAIL una visita medica che attesti l’ effettiva ricaduta.

Infortunio non riconosciuto.

In alcuni casi di negligenza da parte del lavoratore l’infortunio sul lavoro può non essere riconosciuto, ad esempio se l’infortunio avviene durante un’assenza dal lavoro non giustificata da parte del lavoratore infortunato. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a rifiutarsi di denunciare l’infortunio e risarcire il lavoratore, occorre rivolgersi al patronato e farsi assistere nell’effettuare autonomamente la denuncia dell’infortunio e del rifiuto del datore di lavoro di ottemperare ai suoi doveri.

Un infortunio sul lavoro può essere non riconosciuto da parte dell’INAIL con motivazioni che vanno dalla malattia comune alla figura lavorativa non tutelata, in questo caso è necessario muoversi immediatamente e presentare un ricorso amministrativo allo stesso INAIL. Il ricorso deve contenere, oltre ai dati dell’infortunato, anche riferimenti precisi dell’evento e la motivazione a sostegno del ricorso. In caso di mancato riconoscimento dell’infortunio, la prescrizione decorre dal momento del rifiuto fino ai tre anni successivi e a questi tre anni si aggiungono 5 mesi di sospensione per consentire l’esperimento della fase amministrativa. Se dopo 3 anni e 150 giorni non viene effettuato nessun ricorso amministrativo, l’INAIL può rifiutare nuovamente e definitivamente, di riconoscere l’infortunio come tale.

Infortunio con prognosi oltre 30 giorni.

Nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuta una prognosi di oltre 30 giorni, automaticamente l’INAIL chiederà di attivare l’inchiesta amministrativa da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, che invierà a sua volta il verbale dell’inchiesta al Pubblico Ministero. Fino a 40 giorni di prognosi l’inchiesta penale si attiva solo dietro querela del lavoratore infortunato mentre, le prognosi che superano i 40 giorni prevedono l’eventualità che il Pubblico Ministero indica l’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro e querela.

Premesso che la querela può essere presentata da chi ha subito lesiono personali, questa può essere presentata nei confronto del datore di lavoro che si è reso responsabile di negligenza, imperizia e imprudenza, in uno con le violazione delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, se il comportamento è stato causa dell’ incidente ed ha comportato lesioni per il dipendente. A secondo che trattasi di lesioni personali dolose o colpose e della gravità delle lesioni, sono perseguibili d’ufficio o a querela della parte offesa.

Statistica degli infortuni sul lavoro.

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, gli incidenti sul lavoro sono tristemente e drasticamente aumentati, passando da circa 20.000 infortuni con danni permanenti nel 1996, a circa 30.000 nel 2006. Grazie anche all’intervento dei mezzi di comunicazione di massa che hanno destato l’attenzione sul tema, nel 2008 sono state adattate al quadro europeo le norme giuridiche necessarie alla regolamentazione del problema contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro. Negli anni a venire gli incidenti sul lavoro sono andati calando, considerando anche la grave crisi occupazionale di questi anni, il calo degli incidenti è superiore all’1% e pari al 6% per gli incidenti mortali. La diminuzione maggiore riguarda i cosiddetti incidenti in itinere, quelli fuori dal posto di lavoro ma in spostamenti ad esso correlati, si tratta soprattutto di incidenti stradali e la riduzione è pari a circa il 4,7% nel 2010 rispetto al 2009. Stando ai rilevamenti statistici nel 2010 ci sono stati, per la prima volta dal Dopoguerra, meno di 1000 infortuni sul lavoro con un calo del 6,9% rispetto ai 1053 incidenti dell’anno precedente.

Conclusioni:

in presenza di un regolare rapporto di lavoro e dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni, la responsabilità civile del datore passa all’INAIL, proprio in virtù della predetta assicurazione. Pertanto, in assenza di responsabilità del datore per omissioni, dolo o colpa grave, l’indennizzo dei danni subiti dal lavoratore in caso di incidente spetta all’INAIL. Viceversa, in presenza di responsabilità del datore di lavoro, ossia quando questi non ha adottato tutte le cautele necessarie ad evitare danni fisici e morali al lavoratore, la responsabilità civile permane in capo al datore di lavoro, che deve provvedere all’indennizzo. Qualora l’indennizzo corrisposto dall’INAIL non soddisfa totalmente quanto spettante al lavoratore infortunatosi, quale danno coperto dall’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro ritenuto penalmente responsabile dell’accaduto, è tenuto a colmare la differenza (danno differenziale). Da parte della giurisprudenza si sostiene che quello dell’INAIL è pur sempre un indennizzo e che il danno integrale, complementare e differenziale, può essere chiesto dal lavoratore infortunato o dagli eredi al datore che si è reso penalmente responsabile.

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