Requisiti per la disoccupazione

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La guida fornisce le notizie essenziali sugli indispensabili requisiti necessari per poter fruire della indennità di disoccupazione.

Prima di procedere in tal senso chiariamo in cosa consiste l'indennità di disoccupazione, da chi ed in che misura/termini viene erogata.

Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è un sostegno economico che lo Stato eroga ai cittadini assicurati che per motivi indipendenti dalla loro volontà (ristrutturazione/ chiusura dell'azienda), hanno perduto il lavoro. E quindi trovandosi nell'impossibilità di poter prestare la propria lavorativa non percepiscono alcun reddito.

Sono previste 2 diversi tipi di indennità di disoccupazione:

Ordinaria.

Viene erogata con un assegno mensile e dura otto mesi(dodici se si ha compiuto 50 anni). L'importo dell'assegno è il 60% del salario medio degli ultimi tre mesi di lavoro per i primi 6 mesi. Del 50% per i due mesi successivi. E del 40% per gli eventuali altri quattro.

Stagionale detta anche a "requisiti ridotti".

Viene corrisposta in un unico assegno che è calcolato nella seguente maniera: il 35% della paga giornaliera media dell'anno prima per i primi 120 giorni ed il 40% per il restante fino a 180 giorni moltiplicato per il numero di giorni per cui si è lavorato nell'anno solare fino ad un tetto di 156.

Forme di indennità e requisiti.

L'indennità ordinaria.

- E' necessario che siano stati versati all'INPS (o comunque dovuti) almeno una settimana di contributi in periodo antecedente a due anni la data del licenziamento.

- E' necessario che nei due anni che precedono il licenziamento siano stati versati all'Inps 52 contributi (se calcolati settimanalmente) o 12 contributi (se calcolati mensilmente).

La domanda va presentata, pena prescrizione, nei 68 giorni susseguenti il licenziamento.

L'indennità a requisiti ridotti.

- E' necessario aver lavorato per almeno 78 giorni effettivi nell'anno precedente il licenziamento.

- E' necessario avere almeno un contributo settimanale versato nel biennio precedente a tale anno.

La domanda va presentata tra il 1/gennaio ed il 31/marzo di ogni anno pena prescrizione.

Notiamo in modo esplicito che l'articolo riassume e semplifica i concetti generali e che la normativa è molto più complessa. Consigliamo pertanto in casi dubbi di rivolgersi agli appositi sportelli tenuti dalle organizzazioni sindacali.

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