Sgravio cartella esattoriale

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Lo sgravio della cartella esattoriale è il provvedimento emanato dall’Ente impositore, di propria iniziativa o su richiesta del contribuente, che annulla l’ordine di riscossione della somma iscritta a ruolo e non dovuta.

Cartella esattoriale cos’è, a cosa si riferisce

E’ un documento col quale l’Ente impositore (Ufficio delle entrate, INPS, Enti territoriali, ecc) direttamente o tramite un intermediario (Agente per la riscossione) iscrive a ruolo una certa somma di cui ne chiede il pagamento, per le motivazioni e nei modi e termini indicati nella cartella.

Di solito la richiesta si riferisce al mancato pagamento di tasse, multe, sanzioni, ecc. (ICI, IVA, IRAP; IRPEF, imposte sulle successioni e donazione, imposte catastali e ipotecarie, sanzioni per infrazioni al codice della strada, canone RAI, interessi e penali per pagamenti eseguiti in ritardo). All’interno della cartella sono riportate tutte le informazioni necessarie per il pagamento, che può essere per intero o a rate, ovvero: quanto pagare, dove e a chi. Solitamente il pagamento si effettua in banca o alla posta mediante i modelli RAV, oppure via internet sul sito taxtel.

Cartella esattoriale: cosa fare per somme non dovute

Il contribuente che si vede recapitare una cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento di somme non dovute, vuoi perché già pagate, vuoi perché errate e infondate, si deve rivolgere all’Ente creditore e chiedere lo sgravio, ossia il provvedimento che annulli l’ordine di riscossione.

Richiesta di autotutela – Ricorso

Il contribuente ha due possibilità, anche se l’una non esclude l’altra: avvalersi dell’istituto dell’autotutela, in base al quale presentare all’Ente creditore, anche a mezzo raccomandata AR, domanda in carta semplice con la quale segnala la cartella incriminata ed i motivi per i quali ne chiede l’annullamento, allegando idonea documentazione a conferma di quando sostiene, o presentare ricorso all’autorità giudiziari competente (Giudice di pace, Giudice ordinario, Commissione tributaria, ecc).

La richiesta di autotutela va avanzata entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento (notifica della cartella esattoriale), mentre il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica.

Poiché la richiesta di autotutela non sospende la esecutività dell’atto e non è detto che abbia risposta o quantomeno che l’abbia prima che decorrono i termini di prescrizione per il ricorso, dopo la presentazione della richiesta di autotutela, e comunque prima che decorrono i termini di prescrizione, è opportuno presentare anche il ricorso. Tanto per non incorrere in procedure esecutive come il fermo amministrativo, il pignoramento dei beni mobili, per arrivare all’ipoteca sugli immobili, se la somma messa a ruolo, supera un certo importo.

Come si richiede lo sgravio all’Ente creditore

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