Detrazioni figli a carico

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La normativa sulle detrazioni dei figli a carico sono cambiate all'inizio del 2007. L'attuale legge stabilisce, nell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che i contribuenti con familiari a carico godano di detrazioni di imposta. Si intendono per familiari a carico: -Il coniuge non legalmente separato. -I figli, naturali, riconosciuti ed adottivi. -Genitori. -Altri parenti se conviventi col soggetto di imposta. Un familiare per poter essere considerato a carico deve avere un reddito che non sia superiore ai 2.840,51 €.. Le detrazioni che si applicano per congiunti a carico variano in funzione del reddito e diminuiscono all'aumentare di questo fino ad annullarsi (nel caso dei figli)per un reddito pari a 95.000 €. Le detrazioni valgono solo a partire dal mese in cui iniziano fino a quello in cui terminano le condizioni di applicabilità. Occupiamoci con più dettagli delle detrazioni per i figli. Queste, per ciascun figlio, sono di 800 € se ha più di tre anni, 900 € se ne ha meno. Tale importo va maggiorato di 220 € se uno di essi è disabile ai sensi della legge 104/92. Se i figli sono più di tre l'importo in detrazione per ciascun figlio va aumentato di 200 €. Chiariamo ora che detti importi sono teorici e in pratica vanno corretti moltiplicandoli per un coefficiente che varia in funzione del reddito. Tale coefficiente si calcola con la formula: 95.000-reddito complessivo/95.000. Dove il reddito complessivo è calcolato al netto dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze. Il numero che si ottiene è un decimale compreso tra 0 ed 1 che nei calcoli successivi viene arrotondato troncandolo alle prime 4 cifre dopo la virgola (esempio se risulta 0,5784267 si assume pari a 0,5784). Se risulta 1 non vi è reddito e quindi detrazione. Se risulta 0 o negativo il reddito è pari a 95.000 € o superiore e pertanto non spettano detrazioni. La detrazione non può effettuata ripartendola a piacimento tra i coniugi, ma la legge prevede una divisione al 50% fra i coniugi separati. In alternativa, se vi è accordo, è possibile imputarla al coniuge che ha reddito più alto in modo di non incorrere in problemi di incapienza. Se si verifica incapienza,ossia se la detrazione è maggiore dell'imposta da pagare, il di più non è rimborsabile né compensabile con altri tributi né può riportarsi nella dichiarazione dei redditi successiva. In caso di divorzio o annullamento senza accordo tra i coniugi la detrazione spetta all'affidatario dei figli. Nel caso di famiglie numerose con 4 figli a carico e più è stata introdotta una speciale detrazione che si aggiunge alle precedenti di 1.200 €.

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