Assegnazione casa coniugale

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La guida riporta informazioni sulla disciplina che regola le norme di assegnazione della casa coniugale. Leggendo i vari paragrafi, si riuscirà ad avere una conoscenza completa circa le modalità di assegnazione e le relative conseguenze burocratico – amministrative che tale assegnazione comporta con sé.

I problemi coniugali sono all’ordine del giorno. Molti sono talmente insormontabili che si concludono con procedimenti legali, che mirano a stabilire l’equità nel trattamento coniugale, privilegiando la parte lesa e la parte che ha i figli a carico.

I processi legali che pongono fine al matrimonio, il divorzio o la separazione, sono stati introdotti nell’ordinamento italiano, solo negli anni settanta del novecento. La legge in questione fu la cosiddetta Fortuna-Baslini, che suscitò molte controversie e polemiche, fino ad indurre l’opposizione a proporre il referendum abrogativo. Tale referendum, invece si rivelò un’arma a loro sfavore, il quanto il 12 maggio 1974, l’affluenza alle urne fu altissima: partecipò l'87,7% di coloro che ne avevano diritto e fu confermata la legge sul divorzio.

Oggi i divorzi sono molto diffusi, soprattutto quelli consensuali, ciò nonostante uno dei motivi di effettiva conflittualità è la questione che concerne l’assegnazione della casa coniugale alla parte in causa presso cui trovano salda sistemazione i figli minorenni, qualora il regime preso in considerazione per l'affidamento sia quello che suole essere chiamato "condiviso", che mira a bilanciare e a mantenere inalterata la genitorialità di entrambi i coniugi.

L’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli

I presupposti:

Nel senso comune, si tende a credere che la legge conceda quasi automaticamente la casa coniugale alla donna della coppia, in quanto in genere la madre e anche tutrice dei bambini. In realtà sebbene in un alta percentuale dei casi si verifichino queste condizzioni la disciplina in realtà è ben diversa in quanto in realtà l’art. 155 stabilisce che la casa coniugale debba spettare ai figli, soprattutto se minori e/o non autosufficienti economicamente e non in tutti i casi di separazione i figli vengono affidati alla donna.

Assegnazione di una casa in affitto

Qualora la casa contesa non sia di proprietà di uno dei due coniugi, ma sia in affitto, il coniuge assegnatario diventa intestatario del contratto di locazione subentrando nel contratto all’altro coniuge.

Assegnazione di una casa di proprietà

Nel caso, invece, che la casa contesa tra le parti sia di proprietà esclusiva di una delle due, il coniuge assegnatario diventa fruitore ed avrà diritto al godimento dell’immobile, almeno fin quando non vengano meno i presupposti che abbiamo preso in considerazione precedentemente, riguardanti la tutela dei minori ed il benessere dei figli.

Ad ogni modo, questo provvedimento, potrà essere sottoposto a revoca in determinati casi, ovvero: il cambiamento di residenza, la nascita di una convivenza more uxorio oppure nel caso che si sia sposato nuovamente. Tali eventualità non portano conseguentemente alla decadenza dell’assegnazione, in quanto anche queste evenienze dovranno essere considerate in conformità all’interesse del minori o dei figli. Stesse considerazioni valgono anche se la casa in questione in comproprietà.

Assegnazione di casa in assenza di prole

Nel caso di separazione di una coppia che non ha figli a carico, si dovrà stabilire l’assegnazione della casa familiare senza l'intervento del tribunale. L’assegnazione infatti, secondo una sentenza di Cassazione, non può in tale caso essere decisa da un giudice ma deve essere stabilita da un accordo tra le parti ossia i coniugi. Ovviamente, in caso di comproprietà, la casa diventa soggetta alle norme sulla comunione dei beni, alla cui materia si dovrà fare riferimento.

Le spese post assegnazione

Quando finalmente la casa coniugale viene affidata, come bisogna comportarsi relativamente alle spese dell’immobile? Anche in questo caso bisogna differenziare tra i casi di locazione e proprietà.

Nel primo caso, con l’affitto dell’immobile a cui far fronte mensilmente, tutte le spese in questione graveranno sul coniuge assegnatario.

Diversa è invece la questione di assegnazione della casa di proprietà; in questo caso all’coniuge assegnatario spettano le spese relative alle bollette, al canone, al riscaldamento e al condominio, insomma tutte quelle spese aggiuntive che non riguardano il titolo di proprietà.

Consigli e suggerimenti

L'assegnazione della casa coniugale alla parte che non ne era esclusiva proprietaria può e deve essere ritenuta possibile soltanto dopo il mutuo accordo delle parti in causa, facendo rientrare tale agevolazione come componente dell'assegno di mantenimento. In questo caso occorre tenere in considerazione il valore economico dell'assegnazione, all’interno dell'assegno.

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