Ricorso multa autovelox.

    Indice:

  1. Autovelox, tutor e tele laser
  2. A chi fare ricorso
  3. Quando il ricorso è fondato
  4. Casi particolari di rilevazione
Ricorso multa autovelox

Cosa si intende con il termine generico autovelox? E come fare ricorso contro una multa presa da un autovelox? Questi sono i due argomenti principali della nostra guida, che prima si sofferma a chiarire la differenza tra autovelox, tutor e tele laser, e poi spiega la procedura attraverso la quale presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto; infine, spiega tutti i casi in cui il ricorso è lecito e i casi in cui invece non lo è. Purtroppo, infatti, le Pubbliche Amministrazioni gravate da continui e pressanti problemi di bilancio spesso eccedono nelle sanzioni per infrazioni al codice della strada utilizzando tale strumento come un sistema di tassazione ausiliario. Tra le varie infrazioni quella che crea maggiori conflitti sono quelle elevate con i famigerati autovelox. Sicuramente gli autovelox hanno una funzione utile per limitare gli eccessi di velocità e ridurre il numero di morti per incidenti stradali, ma spesso vengono utilizzati come vere e proprie trappole o sono lasciati gestire da operatori poco scrupolosi.

Autovelox, tutor o tele laser?

Gli autovelox e gli apparecchi ad esso simili sono legittimati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce i limiti di velocità per le strade urbane (50km/h), extraurbane principali (110km/h), extraurbane secondarie, (90km/h) e autostrade (130km/h) e poi afferma che il rilevamento della velocità sulla rete stradale è possibile grazie a delle apparecchiature specifiche, la cui presenza deve essere indicata attraverso un’adeguata segnaletica posta a massimo 4km di distanza dall’apparecchio stesso; tale segnaletica deve essere ripetuta nel caso di intersezioni tra il cartello e l’apparecchio.

Se l’eccesso di velocità è commesso da un neopatentato, cioè da coloro che hanno la patente da meno di tre anni, i limiti di velocità si abbassano ulteriormente, infatti scende a 100km/h il limite massimo di velocità in autostrada, e a 90km/h il limite massimo di velocità nelle strade extraurbane principali; la violazione di tali limiti comporta una decurtazione di punti dalla patente pari al doppio di una decurtazione alla patente di un non neopatentato.

Nel caso in cui l’autovelox rilevi un eccesso di velocità si rischia:

  • una multa, che può andare da 159€, se si supera il limite massimo di soli 10km/h, fino a oltre 3000€, se si supera il limite massimo di oltre 60km/h;
  • la decurtazione dei punti dalla patente: decurtazione di 3 punti se si superano i limiti di velocità di oltre 10km/h ma non oltre i 40km/h; decurtazione di 6 punti se si superano i limiti di velocità di oltre 40km/h ma non oltre i 60km/h; decurtazione di 10 punti se si superano i limiti di velocità di oltre 60km/h;
  • la sospensione della patente da sei a dodici mesi, se si supera il limite di velocità di oltre 60km/h. In caso di recidiva nell’arco di un biennio, la sospensione della patente diventa da 8 a 18 mesi, in presenza di superamento da 40 a 60 km/h oltre il limite, mentre è prevista la revoca della patente nel caso di superamento di più di 60km/h oltre il limite.

Gli autovelox possono essere mobili, cioè trasportati sulle macchine delle Forze dell’Ordine che si appostano nelle strade più trafficate, o fissi: in quest’ultimo caso è possibile trovare su internet la mappa di tutte le postazioni di autovelox fissi delle strade e autostrade italiane, in modo tale da non incorrere in multe inaspettate. Le contravvenzioni per infrazioni rilevate con l'autovelox vanno contestate immediatamente.

Un’alternativa all’autovelox è il tutor, un rilevatore di velocità fisso, interamente automatico, che verifica la velocità del veicolo e risale al conducente, segnalandolo alla Polizia; a differenza dell’autovelox, esso non necessita di pattuglie che vigilino sul suo funzionamento, tuttavia proprio per questo impiega del tempo per inviare i dati alle Forze dell’Ordine, quindi la contestazione immediata è in questo caso impossibile.

Infine, il tele laser: si tratta di un dispositivo che necessita della presenza di un operatore, che riceve i dati sulle eventuali infrazioni di un veicolo prima che lo stesso arrivi davanti al posto di blocco, per cui in questo caso si ha l’obbligatorietà della contestazione immediata. E’ un dispositivo a raggi laser e ha bisogno della segnaletica obbligatoria come tutti gli altri tipi di autovelox.

Come fare ricorso per far annullare una multa per autovelox.

La contestazione di una multa rilevata da un autovelox può seguire due iter diversi, in quanto la domanda di ricorso può essere presentata sia presso il Giudice di Pace sia presso il Prefetto.

Giudice di pace.

La procedura per fare ricorso deve essere intrapresa non oltre 30 giorni dalla notifica della multa, e la domanda deve essere presentata alla Cancelleria del Tribunale al quale appartiene l’Ente che ha notificato la sanzione. Tale domanda contiene le generalità della persona che intende fare ricorso, e quindi della persona che ha ricevuto la multa, e il motivo per il quale egli sta presentando ricorso. Nel momento in cui si presenta la domanda è necessario anche iscrivere a ruolo la causa, firmando un documento che autorizza a procedere nell’assegnazione della causa a un giudice preciso e alla fissazione di una data per l’udienza. Per intraprendere questa procedura non c’è bisogno di un avvocato portavoce, ma è necessario che chi ha presentato il ricorso partecipi alla prima udienza davanti al Giudice di Pace, altrimenti si applicherà il criterio di improcedibilità, cioè non si potrà proseguire nel processo. Alla fine del processo, sarà la sentenza del giudice a stabilire se il ricorso è stato accolto e quindi la multa annullata, o se il ricorso è infondato e quindi si dovrà pagare ugualmente la multa.

Prefetto.

La procedura deve essere intrapresa entro 60 giorni dalla notifica della multa; la domanda va presentata a mano o inviata via raccomandata con ricevuta di ritorno sia al Prefetto della provincia a cui appartiene il comune in cui si è commessa l’infrazione, sia alle Forze dell’Ordine che hanno notificato la multa, quindi Carabinieri, Polizia o Vigili Urbani. Anche in questo caso, come nel caso di ricorso presso il Giudice di Pace, la domanda può essere inoltrata dal semplice cittadino, senza bisogno di avvocato. La domanda contiene le generalità della persona che intende fare ricorso, e quindi del destinatario della multa, e il motivo per il quale egli ha deciso di presentare ricorso; bisogna inoltre allegare la fotocopia del verbale della multa in questione. Nel momento in cui la prefettura riceverà i documenti per il ricorso, potrà decidere se convocare l’interessato o se limitarsi a sentire le Forze dell’Ordine interessate. In genere il ricorso viene raramente presentato al Prefetto in quanto nel caso in cui il ricorso venisse respinto si incorrerebbe in una sanzione raddoppiata rispetto alla sanzione originale; l’unico modo di richiedere nuovamente l’annullamento della multa sarebbe un ulteriore ricorso al Giudice di Pace, effettuabile entro 30 giorni dal respingimento dei ricorso da parte del Prefetto.

Quando il ricorso è lecito.

La multa per autovelox può essere contestata in diversi casi.

Se il verbale omette dei punti fondamentali: in primis, il numero di targa e il modello dell’auto multata; poi il modello di autovelox utilizzato (i modelli sono principalmente 3: il Velomatic 512 e il 104 c2, due autovelox a raggi laser, e il Traffiphot, l’autovelox che scatta una foto frontale al veicolo che eccede in velocità); la tollerabilità in percentuale dell’apparecchio (ogni autovelox ha una percentuale di tolleranza che di solito si aggira sui 10km/h, per compensare la scorretta taratura dei contachilometri delle auto); la verifica della funzionalità dell’apparecchio, cioè la certificazione che l’apparecchio è stato regolarmente sottoposto a controlli che ne verifichino il corretto funzionamento da parte non degli agenti bensì da un perito appositamente incaricato; la modalità dell’utilizzo del rilevatore, cioè il decreto ministeriale che stabilisce le modalità d’uso dei singoli modelli di rilevatori della velocità; l’omologazione ministeriale per gli apparecchi automatici, cioè il decreto che stabilisce le modalità d’uso di ogni singolo modello di autovelox; infine l’ultima voce del verbale compare solo nel caso in cui non vi sia stata contestazione immediata: in questo caso è necessario che sia riportato il decreto prefettizio che indica che sulla strada in cui è stata commessa l’infrazione la contestazione immediata non è avvenuta poichè vietata per legge. Nel caso uno di questi punti non compaia nel verbale o sia presente in maniera errata, il conducente può fare ricorso per chiedere che la multa venga annullata. Se non si è sicuri di essere legittimati a fare ricorso si può consultare l’Aduc, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, che provvederà a fornire tutte le indicazioni del caso, e quindi ci chiarirà se si ha diritto a presentare ricorso oppure no.

Se l’autovelox indicato nel verbale non è segnalato: la legge è molto chiara su questo punto, in quanto specifica che tutti gli autovelox devono essere appositamente segnalati tramite appositi cartelli da una distanza pari a 4km dal punto in cui sono posizionati; i cartelli devono essere a norma di legge, cioè devono avere il fondo del colore relativo alla strada che si sta percorrendo (es. verde nelle autostrade) e devono essere evidenti anche in condizioni di scarsa visibilità. La multa è contestabile quindi nel caso in cui il cartello che segnala l’autovelox sia nascosto da cespugli o altre piante, nel caso in cui sia deteriorato e quindi illeggibile, nel caso in cui consista in fogli volanti, e così via.

Se l’autovelox era nascosto e quindi non visibile: le critiche principali rivolte al sistema degli autovelox sono quelle di essere usati a scopo repressivo dalle forze dell’ordine piuttosto che a scopo preventivo; a ciò contribuiscono diversi agenti che piuttosto che rendere palese la presenza dell’autovelox lo nascondono o nascondono la vettura nella quale esso è inserito. In tal caso si può presentare ricorso qualora l’autovelox sia montato su vetture “civetta”, quindi in borghese, o nel caso in cui sia la vettura che l’autovelox siano nascosti alla visibilità del conducente, ad esempio nel caso in cui si mimetizzino tra i cespugli. Se si notano queste irregolarità si ha il diritto di chiamare un’altra pattuglia di Forze dell’Ordine per denunciarla.

Per mancata contestazione immediata: una multa presa da un autovelox deve essere immediatamente contestata nel caso in cui tale apparecchio permetta di conoscere la velocità del veicolo prima del transito davanti l’apparecchio; in tal caso, se la multa non viene immediatamente contestata, cioè se una pattuglia non ferma immediatamente l’autovettura segnalando la violazione di velocità al conducente, si può fare ricorso per l’annullamento della multa. La contestazione immediata non è invece prevista nel caso in cui l’autovelox rilevi la velocità del veicolo successivamente alla rilevazione del suo transito, quindi in questo caso non si potrà fare ricorso per mancata contestazione immediata. Ovviamente può capitare che in talune situazione la contestazione immediata non è possibile, in quando potrebbe compromettere l'incolumità del trasgressore e degli altri automobilisti. E' il caso delle autostrade e di tratti di strade pericolosi inseriti a discrezione del Prefetto in una lista di esenzione. Comunque nella notifica del verbale gli agenti accertatori dovranno chiarire il motivo della mancata notifica immediata.

Se la multa viene notificata alla residenza sbagliata: il ricorso è possibile in quanto il destinatario della multa non può venire a conoscenza della stessa e quindi non può pagarla.

Se la multa viene notificata più di 90 giorni dopo l’accertamento dell’infrazione: bisogna stare attenti che i 90 giorni siano trascorsi da quando l’infrazione è stata accertata, e cioè trascritta dall’agente, e non da quando essa è stata commessa; esistono infatti degli autovelox che trasmettono i dati delle infrazioni anche qualche giorno dopo che esse avvengono, di conseguenza si pensa che il termine di notifica sia scaduto invece non è così. Per chiarire meglio facciamo un esempio: supponiamo che l’infrazione venga commessa il 19. 08. 11, e venga invece accertata dall’agente il 22.08.11; in tal caso si deve calcolare il termine di 90 giorni a partire dal 22.08.11 e non dal 19.08.11.

Se la multa l’ha fatta il tutor: anche le multe per eccesso di velocità rilevato dai tutor possono essere annullate; in questo caso l’annullamento avviene se è verificata la mancata taratura dell’apparecchio, che non deve essere effettuata solo prima di attivarlo ma anche periodicamente.

Se la multa riguarda una targa clonata: può capitare che a un conducente arrivi una multa in cui sia riportato il numero di targa della sua auto, ma egli sia certo di non aver commesso quell’infrazione; a meno che non ci sia un errore nell’apparecchio o nella trascrizione da parte degli agenti, in questo caso si tratterà di una clonazione di targa, cioè di un’auto che circola con la targa falsificata di un’altra. In questo caso si può presentare ricorso dimostrando al Giudice di Pace o al Prefetto che nel momento in cui è stata commessa l’infrazione ci si trovava in tutt’altro luogo rispetto a quello segnalato sul verbale.

In caso di eccesso di velocità per emergenza medica: se l’eccesso di velocità è giustificato da un’emergenza medica, si può presentare ricorso per l’annullamento della multa; che il ricorso venga o meno accettato, dipende dal giudice o dal prefetto che valuteranno il caso. Ovviamente in questa circostanza il ricorso deve essere effettuato presentando al Giudice o al Prefetto dei documenti che dimostrino la veridicità dello stato di emergenza, ad esempio se ci si è sentiti male mentre si era al lavoro si dovranno allegare i documenti in cui si attesta che quel giorno a quell’ora si era preso un permesso per recarsi in ospedale.

Se il proprietario dell’auto è deceduto: la multa non viene mai notificata al veicolo ma al guidatore, quindi nel caso in cui arrivi una multa ad un conducente che è già deceduto basterà dimostrarlo alle forze dell’ordine che non avranno nulla da obiettare e la multa verrà automaticamente annullata.

Se l’infrazione è stata rilevata dalla Polizia Municipale su strada statale: in tal caso ci sono tutti i requisiti per fare ricorso, in quanto la Polizia Municipale può effettuare i controlli solo ed esclusivamente nelle strade del comune di appartenenza, quindi le strade statali esulano dal territorio di loro competenza.

Se l’autovelox era posto su strada in discesa: per legge non possono essere posti autovelox in strade in discesa, anche perché questi strumenti per poter funzionare correttamente hanno bisogno di essere poggiati su superfici piane e di essere correttamente stabilizzati, soprattutto gli autovelox a raggi laser; quindi è possibili in questo caso fare ricorso con buone probabilità di vincerlo.

Casi particolari di rilevazioni dell’eccesso di velocità.

In funzione del luogo, del momento, della proprietà dell’auto e delle modalità dell’infrazione, possiamo avere che l’eccesso di velocità è stata rilevato:

All’interno di un centro abitato. Per quanto riguarda gli autovelox su strade urbane negli ultimi anni diverse sentenze di vari Giudici di Pace hanno dato pareri contraddittori, alcune stabilendo che i rilevatori di velocità erano consentiti nei centri urbani, altre affermando il contrario; la sentenza più recente, quella del 6 aprile 2011, afferma tuttavia che ogni rilevatore automatico di velocità che non preveda contestazione immediata è assolutamente vietato all’interno del centro abitato, ed è permesso solo nelle strade urbane di scorrimento.

Di notte. Non c’è una legge che vieta il funzionamento degli autovelox di notte, in quanto quelli fissi ad esempio una volta montati funzionano 24h/24. Quindi in questo caso non ci sono estremi per un ricorso.

Con un auto a noleggio o aziendale. Nel caso in cui l’autovelox abbia rilevato una multa ad un’auto a noleggio sarà il guidatore a dover rispondere della multa; essa sarà notificata alla società di noleggio, ma tale società fornirà alle Forze dell’Ordine i dati della persona locataria dell’auto nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, per cui unico responsabile della multa sarà il conducente dell’auto. Tuttavia bisognerà verificare se nel periodo necessario per lo svolgersi di questa trafila burocratica non sia nel frattempo scaduto il termine massimo di notifica di 90 giorni, dopo i quali si può presentare ricorso per l’annullamento della multa. La stessa trafila avviene inoltre se l’auto è aziendale: anche in questo caso unico responsabile della multa è il conducente dell’auto stessa.

Due auto affiancate. Nel caso in cui l’autovelox fotografi la presenza di due auto entrambe in eccesso di velocità oppure delle quali una sola in eccesso di velocità, basta che uno dei due conducenti si rechi presso le forze dell’ordine per visionare la fotografia, e automaticamente verrà notificato l’annullamento del verbale in quanto è impossibile stabilire quale delle due auto fosse in torto.

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