Contratto di servitù

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La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui. L’art. 1027 del Codice Civile definisce la servitù come il peso imposto sopra un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (servito o dominante) appartenente ad un diverso proprietario. La utilità può consistere anche nella maggiore comodità del fondo dominante. E’, altresì, ammessa la costituzione di una servitù per assicurare ad un fondo un vantaggio futuro.

Le servitù possono essere volontarie o coattive, a secondo che traggono origine da un atto di autonomia privata, come il contratto o il testamento, o imposte dalla legge, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. La fattispecie deve risultare da provvedimento amministrativo o da sentenza, con cui vengono stabilite le modalità della servitù, nonché l’ammontare del corrispettivo che il proprietario del fondo servito o dominante deve al proprietario del fondo servente.

Perché la servitù risulti opponibile ai terzi deve essere trascritta, per la qualcosa le firme in calce al relativo contratto (servitù volontarie) devono essere autenticate dal notaio. Tra le servitù legali o coattive più comuni, antiche e diffuse, troviamo la servitù di passaggio riconosciuta al proprietario di un fondo intercluso, ossia di un fondo che non ha l’accesso alla strada pubblica o la relativa realizzazione risulterebbe particolarmente onerosa e difficoltosa.

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