Indennità  disoccupazione inps

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L' indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, a seguito di licenziamento. La perdita del posto di lavoro non deve essere conseguenza di dimissioni.

Per avere diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria occorre poter far valere almeno 2 anni di contribuzione per la disoccupazione involontaria, di cui almeno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo per il quale l’indennità di disoccupazione viene corrisposta è stata portato da 7 ad 8 mesi, che diventano 12 se il beneficiario è ultracinquantenne. A partire dalla stessa data, 1° gennaio 2008, l’ importo dell’indennità viene adeguata al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi due mesi, al 40% per gli eventuali mesi restanti. In pratica quest’ultima percentuale del 40% riguarda gli ultracinquantenni, per gli ultimi 4 mesi dei dodici cui hanno diritto. In ogni caso l’indennità non può superare un certo tetto fissato per legge.La domanda per l’indennità disoccupazione ordinaria va presentata alla Sede INPS competente per territorio entro 68 giorno dalla data del licenziamento.

Coloro i quali non sono in possesso dei requisiti contributivi richiesti per l’indennità di disoccupazione ordinaria, possono accedere alla indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Quest’ultima è un’indennità prevista a favore dei lavoratori precari che possono far valere: almeno 78 giornate lavorative nell’anno precedente; 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, di cui almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente all’anno in cui si chiede l’indennità. L’indennità, nella misura del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e nella misura del 40% per i giorni successivi, viene corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni. In ogni caso l’importo non può superare il tetto massimo stabilito per legge. Per l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, la domanda va presentata alla sede INPS competente per territorio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del lavoro.

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