Pensione di inabilità

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La pensione di inabilità, a differenza dell’assegno di invalidità, non è compatibile con lo status di lavoratore. Può essere chiesta dai lavoratori autonomi o dipendenti, affetti da infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS,  che determina l’assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa (invalidità al 100%), purché in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati negli ultimi 5 anni, precedenti la presentazione della domanda di pensione.

Cessazione attività lavorativa – Cancellazione ordini professionali e/o elenchi di categoria.

La incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, comporta l’obbligo di cessare l’attività lavorativa nonché cancellarsi  dall’eventuale ordine professionale o elenco di categoria. Ciò nonostante, l’INPS si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che permane l’impossibilità  a compiere qualsiasi attività lavorative. L’ assoluta impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa deve scaturire da infermità indipendente da cause di servizio.

Sistema di calcolo della pensione di inabilità – Da quando spetta la pensione.

Per il calcolo della pensione di inabilità, al lavoratore viene riconosciuto un bonus contributivo, corrispondente agli anni necessari per il raggiungimento dell’età pensionabile (pensione di vecchiaia), ossia agli anni che mancano perché il lavoratore raggiunge i 60anni se donna ed i 65 se uomo, con un massimo di 40 anni (2080 contributi settimanali). Il sistema di calcolo può essere retributivo, misto o contributivo, a secondo che il richiedente può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, meno di 18 anni alla stessa data,  Ã¨ stato assunto dopo il 1995. Spetta dall’inizio del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se è intervenuta l’interruzione dell’attività lavorativa e la cancellazione dall’eventuale ordine professionale. In mancanza, decorre dal momento in cui si realizzano quest’ultime due condizioni.

Reversibilità – Compatibilità – Da chi può essere richiesta.

La pensione di inabilità è reversibile, ma può essere chiesta solo dal lavoratore. A far data dal 1995 non è cumulabile  con l’eventuale rendita INAL erogata per la stessa infermità. Se l’indennità INAIL è inferiore alla pensione di inabilità, l’indennità viene integrata a cura dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo. Per i percettori delle due provvidenze ante 1995, vengono cristallizzati i futuri aumenti fino ad assorbire la differenza pagata in più. La domanda per la pensione di inabilità , redatta su apposito modulo predisposto dall’INPS,  va presentata direttamente all’INPS, a mezzo raccomandata o tramite Enti di patronato.  Avverso il mancato accoglimento della domanda è possibile presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorno dalla ricezione della comunicazione di diniego, adducendo le proprie motivazioni e allegando la documentazione di cui si è in possesso.

Assegno per l’assistenza personale e continuativa.

I titolari di pensione di inabilità, che necessitano di assistenza e cure continue e che non sono in grado di badare a se stessi, possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, indennità simile all’accompagnamento previsto per gli invalidi civili, indennità che cessa con la morte del titolare. L’indennità di assistenza non è cumulabile con altre indennità percepite dall’INAIL o altro Ente per lo stesso scopo.

Pensione di inabilità nella Pubblica Amministrazione   per inidoneità alle mansioni o all’Istituto.

La Commissione medica potrebbe ritenere il richiedente non idoneo a svolgere le sole mansioni cui è adibito o a quelle che potrebbe offrirgli l’Istituto presso cui lavora (inidoneità alle mansioni o al servizio d’Istituto). In questo caso, il lavoratore, se dipendente pubblico, può essere collocato a riposo se possiede 20 anni di contributi (19 anni 11 mesi e 16 giorni) o 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 giorni) a secondo che l’inidoneità riguarda le mansioni o il servizio d’Istituto.

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